Art. 33
In vigore dal 17 ago 2006
1. Entro il quinto giorno lavorativo che segue il periodo di richiesta dei titoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, servendosi del modello di cui all’allegato V, una comunicazione che indica, per entrambe le parti del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, eventualmente, la mancanza di domande.
Prima del rilascio dei titoli gli Stati membri verificano, in particolare, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 1 e 2.
Qualora si constati che un operatore a cui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.
2. La Commissione decide, quanto prima possibile, in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e ne informa gli Stati membri.
Se il totale dei quantitativi per cui sono stati richiesti titoli per una delle due quote del contingente supera i quantitativi di cui all’, paragrafo 1, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione. Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo fissato per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente può rinunciare alla sua domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l’autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione viene svincolata immediatamente. L’autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.
Se il quantitativo totale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione assegna il quantitativo rimanente, in base a criteri oggettivi e tenendo conto, in particolare, delle richieste di titoli relative a tutti i prodotti dei codici NC 0402 10 , 0402 21 e 0402 29 .
Storico versioni
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