Art. 22

In vigore dal 17 ago 2006
1.   Le disposizioni del capo II non si applicano. 2.   Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui all’, paragrafo 4, per via elettronica, secondo le modalità loro indicate dalla Commissione.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2006/1282 — Testo vigente | Portale Normativo