Art. 21
Ambito di applicazione
In vigore dal 27 lug 2006
Ambito di applicazione
Il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria comporta gli aspetti seguenti:
a)
aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:
i)
piani di ricostituzione di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002;
ii)
misure di emergenza di cui agli del regolamento (CE) n. 2371/2002;
iii)
il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa;
iv)
piani di gestione di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002;
v)
misure di cui agli del regolamento (CE) n. 2371/2002;
vi)
piani nazionali di disarmo che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;
b)
aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a norma dell', paragrafo 1, punto vii);
c)
investimenti a bordo dei pescherecci e selettività a norma dell’;
d)
aiuti pubblici per la piccola pesca costiera a norma dell';
e)
compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria a norma dell';
f)
aiuti pubblici nell'ambito dei piani di salvataggio e di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (11).
Storico versioni
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