Art. 21

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 lug 2006
Ambito di applicazione Il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria comporta gli aspetti seguenti: a) aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come: i) piani di ricostituzione di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002; ii) misure di emergenza di cui agli del regolamento (CE) n. 2371/2002; iii) il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa; iv) piani di gestione di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002; v) misure di cui agli del regolamento (CE) n. 2371/2002; vi) piani nazionali di disarmo che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria; b) aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a norma dell', paragrafo 1, punto vii); c) investimenti a bordo dei pescherecci e selettività a norma dell’; d) aiuti pubblici per la piccola pesca costiera a norma dell'; e) compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria a norma dell'; f) aiuti pubblici nell'ambito dei piani di salvataggio e di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (11).
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Ambito di applicazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo