Art. 25

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

In vigore dal 27 lug 2006
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività 1.   Il FEP può contribuire al finanziamento dell'armamento e dell'ammodernamento dei pescherecci di età pari o superiore a cinque anni solo alle condizioni previste nel presente articolo e a norma delle disposizioni di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2.   Tali investimenti possono riguardare il miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell'igiene, della qualità dei prodotti, dell'efficienza energetica e della selettività, purché esso non determini un aumento delle capacità di cattura del peschereccio. Non sono concessi aiuti per la costruzione dei pescherecci né per l'incremento della stiva. 3.   Il FEP può contribuire a una sostituzione di motore per nave, purché: a) per le navi definite all', paragrafo 1, il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al vecchio; b) per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da quelle di cui alla lettera a), il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio; c) per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione di cui all', lettera f), e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante. 4.   La riduzione di potenza del motore di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c) di detto paragrafo. 5.   Le condizioni per l'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 4 possono essere fissate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 6.   Il FEP può contribuire al finanziamento dell'armamento e dei lavori di ammodernamento: a) volti a rendere possibile catture il cui rigetto in mare non è più consentito tenere a bordo; b) nell'ambito di progetti relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione; c) volti a ridurre l’impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali; d) volti a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini; e) volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parti degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori. 7.   Il FEP può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, tra cui il finanziamento di due sostituzioni al massimo degli attrezzi da pesca nell'intero periodo dal 2007 al 2013, purché: a) il peschereccio interessato rientri in un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’, lettera a), punto i), stia cambiando metodo di pesca e stia abbandonando la specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse consente la pesca; o b) i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto ai vigenti obblighi normativi previsti dal diritto comunitario. 8.   Il FEP può contribuire al finanziamento della prima sostituzione degli attrezzi da pesca: a) allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario. Gli aiuti possono essere concessi sino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a tale data che può essere fissato dalla pertinente normativa comunitaria; b) per ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali.
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Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (Art. 25 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo