Art. 24

Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività di pesca

In vigore dal 27 lug 2006
Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività di pesca 1.   Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel corso del periodo dal 2007 al 2013, di: i) 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi, nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all', lettera a), punto i); ii) tre mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri di cui all' del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all', lettera a), punto ii); iii) sei mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all' del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all', lettera a), punto ii); iv) sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’, lettera a), punto iii); v) otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all', lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca; vi) tre mesi nell'ambito dei piani di salvataggio e ristrutturazione di cui all', lettera f), per il periodo di sostituzione dei motori; vii) sei mesi in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decise dagli Stati membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse. 2.   Il contributo finanziario del FEP alle misure di cui ai punti da i) a vi) del paragrafo 1 per Stato membro per l'intero periodo dal 2007 al 2013 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 1 milione di EUR o il 6 % dell'aiuto finanziario comunitario assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato. Tuttavia, tali soglie possono essere superate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 3.   La sospensione stagionale ricorrente delle attività di pesca non è presa in considerazione per la concessione di indennità o pagamenti a norma del presente regolamento.
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