Art. 8

Partenariato

In vigore dal 27 lug 2006
Partenariato 1.   Gli obiettivi del FEP sono perseguiti nell'ambito di una stretta cooperazione (di seguito «partenariato») tra la Commissione e lo Stato membro. Lo Stato membro, conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, quali: a) le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali; c) ogni altro organismo appropriato. 2.   Gli Stati membri garantiscono l'ampia ed effettiva partecipazione di tutti gli organismi appropriati, conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione della tutela e del miglioramento dell'ambiente. 3.   Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner, come definito nel paragrafo 1. 4.   Il partenariato verte sulla preparazione, sull'attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione del programma operativo. Gli Stati membri associano tutti i partner appropriati alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna fase. 5.   Ciascuno Stato membro organizza una consultazione sul piano strategico nazionale secondo le modalità dettagliate che ritiene più appropriate.
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