Art. 7
Aiuti di Stato
In vigore dal 27 lug 2006
Aiuti di Stato
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca si applicano gli del trattato.
2. Gli del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal FEP e previste dal programma operativo.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai contributi finanziari di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.
Storico versioni
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