Art. 87

Disponibilità dei documenti

In vigore dal 27 lug 2006
Disponibilità dei documenti 1.   L'autorità di gestione provvede affinché tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti al programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea per: a) i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo; b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e audit sulle operazioni di cui al paragrafo 2. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione. 2.   L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di una chiusura parziale ai sensi dell'. 3.   I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.
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Disponibilità dei documenti (Art. 87 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo