Art. 85
Chiusura parziale
In vigore dal 27 lug 2006
Chiusura parziale
1. La chiusura parziale del programma operativo può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro.
La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano concluse le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali sono state pagate tutte le spese da parte del beneficiario nonché il contributo pubblico corrispondente.
2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione quanto segue entro il 31 dicembre di un determinato anno:
a)
una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;
b)
una dichiarazione di chiusura parziale a norma dell', paragrafo 1, lettera e), punto iii).
3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1198:oj#art-85