Art. 61
Funzioni dell’autorità di audit
In vigore dal 27 lug 2006
Funzioni dell’autorità di audit
1. L’autorità di audit di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche:
a)
garantisce che gli audit vengano svolti per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
b)
garantisce che gli audit vengano svolti sulla base di un campione di operazioni appropriato per la verifica delle spese dichiarate;
c)
presenta alla Commissione, entro nove mesi dall’approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti agli audit a norma delle lettere a) e b), il metodo di lavoro, il metodo di campionamento per gli audit delle operazioni e una pianificazione indicativa di audit, al fine di garantire che i principali organismi siano controllati e che gli audit siano ripartiti uniformemente sull’intero periodo di programmazione;
d)
garantisce che l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione ricevano tutte le informazioni necessarie in merito agli audit e ai controlli effettuati;
e)
entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:
i)
presenta alla Commissione una relazione annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle verifiche effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione, conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. La prima relazione, che deve essere presentata entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative agli audit effettuati nel periodo dopo il 1o luglio 2015 sono incluse nella relazione finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera f);
ii)
esprime un parere, basato sui controlli e sugli audit effettuati sotto la sua responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e, pertanto, circa la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti;
iii)
presenta, nei casi previsti dall', una dichiarazione di chiusura parziale che attesti la legalità e la regolarità della spesa in questione;
f)
presenta alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo e la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale di spesa, suffragata da una relazione finale di controllo.
2. L'autorità di audit garantisce che il lavoro di audit tenga conto delle norme di audit internazionalmente riconosciute.
3. Qualora gli audit e i controlli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall’autorità di audit, quest’ultima accerta che tale organismo disponga dell’indipendenza funzionale necessaria.
4. La Commissione trasmette le sue osservazioni in merito alla strategia di audit presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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