Art. 84

Procedura di pagamento

In vigore dal 27 lug 2006
Procedura di pagamento 1.   L'autorità di certificazione provvede affinché le domande di pagamenti intermedi per il programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte l'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la relativa domanda è presentata entro il 31 ottobre. 2.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi ed in assenza di un'interruzione del termine per i pagamenti o di una sospensione dei pagamenti ai sensi, rispettivamente, degli , la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della relativa domanda conforme ai requisiti di cui all'.
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