Art. 86
Condizioni per il pagamento del saldo
In vigore dal 27 lug 2006
Condizioni per il pagamento del saldo
1. La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione che:
a)
lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che include la documentazione seguente:
i)
una domanda di pagamento del saldo e una dichiarazione di spesa a norma dell';
ii)
la relazione finale di attuazione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all';
iii)
una dichiarazione di chiusura a norma dell', paragrafo 1, lettera f);
e
b)
non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.
2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'.
3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricevimento. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro detto periodo di cinque mesi.
4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:
a)
la data di accettazione della relazione finale, a norma dell', paragrafo 4;
o
b)
la data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii).
5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato a distanza di dodici mesi dal pagamento.
La Commissione comunica agli Stati membri la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.
6. Fatto salvo l'esito di eventuali audit effettuati dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea, il saldo versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Eventuali modifiche del saldo non modificano la data di chiusura del programma operativo comunicata a norma del paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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