Art. 90
Principi
In vigore dal 27 lug 2006
Principi
1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o i pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell', entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio comunitario nell'ambito del programma operativo.
2. La parte di impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata, qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.
3. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1o gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1o gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.
Storico versioni
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