Art. 91
Deroghe al termine per il disimpegno
In vigore dal 27 lug 2006
Deroghe al termine per il disimpegno
Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di approvazione del programma operativo, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenzario fornito dallo Stato membro.
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