Art. 92

Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

In vigore dal 27 lug 2006
Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informazione motivata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'. Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all', paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate. La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se una sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giuridica o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.
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Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi (Art. 92 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo