Art. 94
Procedura
In vigore dal 27 lug 2006
Procedura
1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno automatico a norma dell'.
2. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.
3. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informazione per approvare l'importo comunicato o trasmettere le proprie osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro nove mesi dalla scadenza di cui all'.
4. La partecipazione del FEP al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo che è oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più degli assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.
Storico versioni
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