Art. 96
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
In vigore dal 27 lug 2006
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità e prendere provvedimenti quando viene accertata una modifica importante che incida sulla natura delle condizioni di attuazione o di controllo delle operazioni o del programma operativo ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.
2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il FEP.
Fatto salvo il paragrafo 3, le risorse del FEP così svincolate possono essere riutilizzate dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo.
3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità del sistema, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o di parte dell'asse prioritario in cui si è prodotta l'irregolarità del sistema.
4. Nel caso di irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.
Storico versioni
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