Art. 95
Uso dell'euro
In vigore dal 27 lug 2006
Uso dell'euro
1. Gli importi che figurano nel programma operativo presentato dallo Stato membro, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.
2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.
3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta alla data di una domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale.
L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.
4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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