Art. 88

Interruzione dei termini di pagamento

In vigore dal 27 lug 2006
Interruzione dei termini di pagamento 1.   I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi, qualora: a) in una relazione di un organismo di audit comunitario o nazionale vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; o b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate. 2.   Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione è sospesa non appena lo Stato membro adotta le iniziative necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1198:oj#art-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Interruzione dei termini di pagamento (Art. 88 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo