Art. 88
Interruzione dei termini di pagamento
In vigore dal 27 lug 2006
Interruzione dei termini di pagamento
1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi, qualora:
a)
in una relazione di un organismo di audit comunitario o nazionale vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
o
b)
l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.
2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione è sospesa non appena lo Stato membro adotta le iniziative necessarie.
Storico versioni
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