Art. 67
Relazioni annuali e relazioni finali di attuazione
In vigore dal 27 lug 2006
Relazioni annuali e relazioni finali di attuazione
1. Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta nel 2008, l’autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione annuale ed entro il 31 marzo 2017 una relazione finale sull’attuazione del programma operativo.
2. Al fine di ottenere una chiara visione circa l'attuazione del programma operativo, le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:
a)
lo stato di realizzazione del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta ciò sia possibile, usando gli indicatori di cui all', paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;
b)
qualsiasi cambiamento della situazione generale che abbia un impatto diretto sull'attuazione dell'intervento, in particolare sviluppi significativi sul piano socioeconomico, riforme delle politiche nazionali, regionali o settoriali, nonché le loro eventuali ripercussioni sulla coerenza tra gli interventi del FEP e gli interventi di altri strumenti finanziari;
c)
l’esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifichi separatamente per l'obiettivo di convergenza e per quello che non è di convergenza per ciascun asse prioritario:
i)
le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle richieste di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;
ii)
i pagamenti totali provenienti dalla Commissione e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all', paragrafo 2;
e
iii)
le spese sostenute dall'organo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari;
d)
le iniziative intraprese dall’autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l’efficacia dell'attuazione, riguardanti segnatamente:
i)
le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;
ii)
una sintesi dei problemi significativi riscontrati in sede di attuazione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, anche a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell’, paragrafo 2;
iii)
il ricorso all'assistenza tecnica;
e)
le misure adottate per garantire informazione e pubblicità per il programma operativo;
f)
l’impiego degli aiuti messi a disposizione dell’autorità di gestione o di un’altra autorità pubblica nel periodo di attuazione del programma operativo in seguito alla soppressione di cui all', paragrafo 2;
g)
i casi in cui è stata individuata una modifica importante a norma dell';
h)
problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli.
La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all’importo complessivo della spesa pubblica del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica.
Le informazioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g), non sono incluse, qualora non sia intervenuta alcuna modifica significativa dalla relazione precedente.
3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 2. La Commissione informa lo Stato membro sulla ricevibilità di tali relazioni entro quindici giorni lavorativi.
4. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall’autorità di gestione. Per la relazione finale di attuazione, il termine è di cinque mesi. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, una relazione si considera accettata.
Storico versioni
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