Art. 20
Contenuti del programma operativo
In vigore dal 27 lug 2006
Contenuti del programma operativo
1. Il programma operativo contiene:
a)
una sintesi della situazione delle politiche ammissibili al sostegno in termini di punti di forza e debolezze;
b)
una descrizione e una motivazione degli assi prioritari adottati tenuto conto della parte pertinente del piano strategico nazionale e dei principi orientativi di cui all', nonché dell'impatto previsto risultante dalla valutazione ex ante di cui all';
c)
obiettivi specifici per ciascun asse prioritario. Tali obiettivi sono quantificati, ove si prestino a quantificazione, usando un numero limitato di indicatori, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono consentire di misurare i progressi in relazione alla situazione di base e l'efficacia degli obiettivi specifici stabiliti per ciascun asse prioritario;
d)
una descrizione succinta delle principali misure previste per l’attuazione degli assi prioritari;
e)
informazioni sulla complementarità con le misure previste dal FESR, i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, ove opportuno;
f)
un piano di finanziamento comprendente due tabelle, ciascuna delle quali indica separatamente, se del caso, gli stanziamenti destinati all'obiettivo di convergenza e quelli che non lo sono:
i)
una tabella che presenta una ripartizione per ciascun anno dell’importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per la partecipazione del FEP;
ii)
una tabella che indica, per l’intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario, l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario e l’importo destinato all’assistenza tecnica;
g)
le disposizioni di attuazione del programma operativo comprendenti:
i)
la designazione da parte dello Stato membro delle entità di cui all’;
ii)
una descrizione dei sistemi di valutazione e sorveglianza e la composizione del comitato di sorveglianza di cui all';
iii)
le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
iv)
una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
v)
gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all';
vi)
una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati, al fine di soddisfare i requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;
h)
informazioni sull'applicazione dell'.
2. Nel programma operativo lo Stato membro definisce le condizioni e le procedure di applicazione per ciascuno degli assi prioritari di cui al titolo IV. In particolare, il programma indica chiaramente l’obiettivo di ciascun asse prioritario pianificato.
Storico versioni
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