Art. 51

Informazione e pubblicità

In vigore dal 27 lug 2006
Informazione e pubblicità 1.   Gli Stati membri forniscono informazioni circa il programma operativo, le operazioni e il contributo comunitario e le pubblicizzano. Le informazioni si rivolgono al pubblico e sono intese a valorizzare il ruolo della Comunità e ad assicurare la trasparenza dell'intervento del FEP. 2.   L'autorità di gestione del programma operativo esercita le seguenti competenze in materia di pubblicità: a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni interessate del settore della pesca, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi attivi nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, riguardo alle possibilità offerte dal programma e alle norme e alle modalità di accesso al finanziamento; b) informa i beneficiari in merito all'ammontare del contributo comunitario; c) informa il pubblico in merito al ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma operativo e ai risultati ottenuti. 3.   Gli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le iniziative adottate ai fini del presente articolo nell'ambito delle relazioni annuali e finali di attuazione di cui all'.
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