Art. 49
Valutazione intermedia
In vigore dal 27 lug 2006
Valutazione intermedia
1. La valutazione intermedia ha l'obiettivo di esaminare, in tutto o in parte, l'efficacia del programma operativo allo scopo di apportarvi gli opportuni adeguamenti per migliorare la qualità degli interventi e le modalità di attuazione.
2. Le valutazioni intermedie sono effettuate per programma operativo nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base di uno scadenzario che consenta di tenere conto dei risultati ai fini del dibattito strategico di cui all'.
3. Le valutazioni intermedie sono organizzate sotto la responsabilità dello Stato membro e su iniziativa delle autorità di gestione in consultazione con la Commissione e in conformità ai metodi e alle norme di valutazione da definire secondo la procedura di cui all', paragrafo 5. Le valutazioni intermedie sono trasmesse al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.
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