Art. 16

Dibattito strategico

In vigore dal 27 lug 2006
Dibattito strategico 1.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione organizza un dibattito con gli Stati membri sui contenuti e l'evoluzione dell’attuazione dei piani strategici nazionali, sulla base di informazioni trasmesse per iscritto dagli Stati membri e al fine di incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri. 2.   La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni dei risultati del dibattito di cui al paragrafo 1.
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Dibattito strategico (Art. 16 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo