Art. 17
Elaborazione e approvazione del programma operativo
In vigore dal 27 lug 2006
Elaborazione e approvazione del programma operativo
1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo per l'attuazione delle politiche e delle priorità da cofinanziare tramite il FEP. Il programma operativo è coerente con il piano strategico nazionale.
2. Le attività del FEP assumono la forma di un unico programma operativo per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale.
3. Lo Stato membro redige il programma operativo al termine di strette consultazioni con i partner regionali, locali, economici e sociali nel settore della pesca e con tutti gli altri organismi appropriati, conformemente alla sua struttura nazionale e al partenariato di cui all'.
4. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all’, in tempo utile perché possa essere adottata il più rapidamente possibile.
5. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all', dei principi orientativi di cui all' e della parte pertinente del piano strategico nazionale, tenuto conto della valutazione ex ante di cui all’.
Se la Commissione, entro due mesi dal ricevimento del programma operativo proposto, ritiene che il programma non sia coerente con gli obiettivi di cui all', i principi orientativi di cui all' o la parte pertinente del piano strategico nazionale, può chiedere allo Stato membro di fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se del caso, di adattare di conseguenza il programma proposto.
6. Successivamente lo Stato membro sottopone il programma operativo alla Commissione che adotta una decisione di approvazione il più rapidamente possibile e comunque non oltre quattro mesi dopo la presentazione.
Storico versioni
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