Art. 48
Valutazione ex ante
In vigore dal 27 lug 2006
Valutazione ex ante
1. La valutazione ex ante è volta a garantire la coerenza tra i principi guida fissati a norma dell', le pertinenti parti del piano strategico nazionale e il programma operativo, a ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito del programma operativo e a migliorare la qualità della programmazione.
2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante a livello dei programmi operativi nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità ai metodi e alle norme di valutazione da definire secondo la procedura di cui all', paragrafo 5.
3. Gli Stati membri presentano la valutazione ex ante al più tardi contestualmente alla presentazione del programma operativo.
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