Art. 46

Assistenza tecnica

In vigore dal 27 lug 2006
Assistenza tecnica 1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, il FEP può finanziare, entro un limite dello 0,8 % della dotazione annuale, le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione e audit necessarie all'attuazione del presente regolamento. Tali misure sono eseguite a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione pertinente dello stesso regolamento e delle sue norme di applicazione a questa forma di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea. Dette misure comprendono: a) valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento del FEP; b) misure destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento del FEP e al grande pubblico, incluse le azioni informative; c) misure di divulgazione delle informazioni, organizzazione in rete, sensibilizzazione, nonché misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità; d) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l’ispezione e la valutazione; e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore; f) l'istituzione di reti transnazionali e comunitarie tra soggetti che operano nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca, al fine di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche, promuovendo e attuando la cooperazione transregionale e transnazionale e la divulgazione delle informazioni. 2.   Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può finanziare, nel quadro del programma operativo, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, nonché creazione di reti, con un massimale del 5 % del relativo importo complessivo. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, detto massimale può essere superato. 3.   Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può parimenti finanziare, nel quadro del programma operativo, attività volte a rafforzare le capacità amministrative dello Stato membro in cui tutte le regioni rientrano nell'obiettivo di convergenza. 4.   Le tipologie di assistenza tecnica previste nel paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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