Art. 44
Misure ammissibili
In vigore dal 27 lug 2006
Misure ammissibili
1. I finanziamenti per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca possono essere concessi per:
a)
rafforzare la competitività delle zone di pesca;
b)
ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;
c)
diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca;
d)
aggiungere valore ai prodotti della pesca;
e)
sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca;
f)
tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico;
g)
recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali;
h)
promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche;
i)
acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale;
j)
contribuire alle spese operative dei gruppi.
2. Il FEP può inoltre finanziare, fino a un massimo del 15 % dell'asse prioritario interessato, misure quali la promozione e il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile e siano in relazione diretta con le misure di cui al paragrafo 1.
3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 possono includere le misure di cui ai capi I, II e III, ad eccezione delle misure di cui agli . Quando sono concessi finanziamenti per le operazioni corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati, rispettivamente, nei capi I, II e III e nell'allegato II.
4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2 dovrebbero essere lavoratori del settore della pesca o persone che esercitano una professione ad esso connessa.
5. Di norma, i costi operativi dei gruppi non possono superare il 10 % del bilancio complessivo assegnato a una zona di pesca. A titolo di deroga gli Stati membri possono permettere, caso per caso, il superamento di detto massimale, in particolare se i gruppi non possono essere istituiti sulla base di organizzazioni esistenti che hanno maturato esperienza.
6. Qualora una delle misure di cui al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, lo Stato membro specifica nel programma operativo se tale misura è sostenuta dal FEP o da un altro strumento di finanziamento comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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