Art. 42
Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività
In vigore dal 27 lug 2006
Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività
Il FEP può finanziare la modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca. Dette operazioni sono limitate agli organismi pubblici o semipubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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