Art. 41

Progetti pilota

In vigore dal 27 lug 2006
Progetti pilota 1.   Il FEP può finanziare progetti pilota, incluso l'uso sperimentale di tecniche di pesca più selettive, finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico. 2.   I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono avere l'obiettivo di: a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata; b) consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale; c) elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini; d) sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca. Per conseguire risultati significativi i progetti pilota prevedono sempre un adeguato monitoraggio scientifico. 3.   I risultati dei progetti pilota finanziati a norma del paragrafo 1 formano oggetto di relazioni tecniche disponibili al pubblico.
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Progetti pilota (Art. 41 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo