Art. 39
Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca
In vigore dal 27 lug 2006
Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca
1. Il FEP può finanziare investimenti relativi ai porti di pesca pubblici o privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a migliorare i servizi offerti.
Il FEP può finanziare anche investimenti per ristrutturare i luoghi di sbarco e per migliorare le condizioni per il pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti designati dalle autorità nazionali competenti.
2. Gli investimenti sono indirizzati in particolare:
a)
a migliorare le condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della loro messa all'asta;
b)
alla fornitura di carburante, ghiaccio, acqua ed energia elettrica;
c)
all'attrezzatura per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci;
d)
alla costruzione, all'ammodernamento e all'ampliamento delle banchine, migliorando la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;
e)
alla gestione informatizzata delle attività di pesca;
f)
al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
g)
al deposito e al trattamento degli scarti;
h)
alle misure per ridurre i rigetti in mare.
3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEP può inoltre sostenere gli investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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