Art. 39

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

In vigore dal 27 lug 2006
Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca 1.   Il FEP può finanziare investimenti relativi ai porti di pesca pubblici o privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a migliorare i servizi offerti. Il FEP può finanziare anche investimenti per ristrutturare i luoghi di sbarco e per migliorare le condizioni per il pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti designati dalle autorità nazionali competenti. 2.   Gli investimenti sono indirizzati in particolare: a) a migliorare le condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della loro messa all'asta; b) alla fornitura di carburante, ghiaccio, acqua ed energia elettrica; c) all'attrezzatura per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci; d) alla costruzione, all'ammodernamento e all'ampliamento delle banchine, migliorando la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico; e) alla gestione informatizzata delle attività di pesca; f) al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro; g) al deposito e al trattamento degli scarti; h) alle misure per ridurre i rigetti in mare. 3.   Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEP può inoltre sostenere gli investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
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Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (Art. 39 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo