Art. 41 · Progetti pilota

Art. 41

Progetti pilota

In vigore dal 27 lug 2006
Progetti pilota 1.   Il FEP può finanziare progetti pilota, incluso l'uso sperimentale di tecniche di pesca più selettive, finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico. 2.   I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono avere l'obiettivo di: a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata; b) consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale; c) elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini; d) sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca. Per conseguire risultati significativi i progetti pilota prevedono sempre un adeguato monitoraggio scientifico. 3.   I risultati dei progetti pilota finanziati a norma del paragrafo 1 formano oggetto di relazioni tecniche disponibili al pubblico.
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