Art. 41
Progetti pilota
In vigore dal 27 lug 2006
Progetti pilota
1. Il FEP può finanziare progetti pilota, incluso l'uso sperimentale di tecniche di pesca più selettive, finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.
2. I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono avere l'obiettivo di:
a)
sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata;
b)
consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale;
c)
elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;
d)
sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.
Per conseguire risultati significativi i progetti pilota prevedono sempre un adeguato monitoraggio scientifico.
3. I risultati dei progetti pilota finanziati a norma del paragrafo 1 formano oggetto di relazioni tecniche disponibili al pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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