Art. 40
Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori
In vigore dal 27 lug 2006
Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori
1. Il FEP può finanziare le misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le operazioni non devono essere orientate verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (19).
3. Le misure sono indirizzate in particolare:
a)
alla realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b)
alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate che solitamente sono rigettate in mare o che non rivestono interesse commerciale;
c)
all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
d)
alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
e)
alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
f)
alla certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
g)
a campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
h)
alla realizzazione di indagini di mercato.
Storico versioni
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