Art. 38

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

In vigore dal 27 lug 2006
Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche 1.   Il FEP può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico. 2.   Le misure riguardano: a) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche; o b) il recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie; o c) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente inerenti alle attività di pesca, esclusi i costi operativi. Il ripopolamento diretto non beneficia dell'aiuto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico della Comunità. 3.   Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro.
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