Art. 37

Azioni collettive

In vigore dal 27 lug 2006
Azioni collettive Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a: a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse; b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie; c) rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma; d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza; e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compreso tramite la tracciabilità; f) migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari; g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli; h) investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti; i) accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione; j) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca; k) collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate; l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all', paragrafo 4; m) migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti; n) istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (18), relativa ristrutturazione e attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualità; o) effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca. L'aiuto di cui alla lettera n) è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento o dalla data della decisione di ristrutturazione dell'organizzazione di produttori ed è decrescente nell'arco dei tre anni in questione.
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Azioni collettive (Art. 37 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo