Art. 37
Azioni collettive
In vigore dal 27 lug 2006
Azioni collettive
Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:
a)
contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;
b)
promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;
c)
rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma;
d)
migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;
e)
contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compreso tramite la tracciabilità;
f)
migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;
g)
sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli;
h)
investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
i)
accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;
j)
promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca;
k)
collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate;
l)
contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all', paragrafo 4;
m)
migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti;
n)
istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (18), relativa ristrutturazione e attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualità;
o)
effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.
L'aiuto di cui alla lettera n) è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento o dalla data della decisione di ristrutturazione dell'organizzazione di produttori ed è decrescente nell'arco dei tre anni in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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