Art. 35

Misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione

In vigore dal 27 lug 2006
Misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione 1.   Il FEP può finanziare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese, focalizzandosi in particolare sul conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: a) migliorare le condizioni di lavoro; b) migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti; c) produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; d) ridurre l'impatto negativo sull'ambiente; e) migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti; f) produrre o commercializzare nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi; g) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali. 2.   Nel complesso gli investimenti mirano a promuovere l'occupazione sostenibile nel settore della pesca. 3.   Gli aiuti agli investimenti sono limitati: a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese; e b) alle imprese non contemplate all', lettera f), con meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di EUR. 4.   In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti sono concessi a tutte le imprese. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché la priorità sia attribuita alle microimprese e alle piccole imprese. 6.   Per investimenti relativi al commercio al dettaglio non sono concessi finanziamenti comunitari.
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Misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione (Art. 35 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo