Art. 34
Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione
In vigore dal 27 lug 2006
Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione
1. Il FEP può finanziare gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. I trasferimenti di proprietà di un'azienda non sono ammissibili all'aiuto comunitario.
3. Il FEP può inoltre sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
4. Non sono ammissibili all'aiuto gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
5. Qualora le operazioni siano effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti sino alla data in cui le norme divengono vincolanti per le imprese.
Storico versioni
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