Art. 33

Pesca nelle acque interne

In vigore dal 27 lug 2006
Pesca nelle acque interne 1.   Ai fini del presente articolo, per «pesca nelle acque interne» si intendono le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio. 2.   Il sostegno per la pesca nelle acque interne può contemplare investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso. Gli investimenti a bordo delle navi possono essere sostenuti a norma delle disposizioni pertinenti di cui all'. 3.   Il FEP può finanziare la destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività diverse dalla pesca. Le autorità nazionali competenti adottano le misure appropriate per garantire che le navi che ricevono aiuto dal FEP a norma del presente paragrafo non ritornino ad operare nel settore della pesca. 4.   Qualora le misure per la ricostituzione delle specie che si trovano nelle acque interne siano previste in un atto giuridico della Comunità, il FEP può concedere il finanziamento delle misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nelle acque interne a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne. Il finanziamento è limitato ad un massimo totale di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione per il peschereccio interessato. 5.   I trasferimenti di proprietà di un'azienda non sono ammissibili all'aiuto comunitario. 6.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, la cessazione permanente o temporanea delle attività di pesca e la costruzione di navi che operano nelle acque interne non sono ammissibili all'aiuto. 7.   Gli investimenti non sono ammissibili all'aiuto se possono pregiudicare l'equilibrio tra la dimensione della flotta peschereccia e le corrispondenti risorse ittiche disponibili. 8.   L'autorità di gestione adotta tutte le misure necessarie per garantire che i pescherecci che ricevono un'assistenza finanziaria dal FEP ai sensi del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.
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Pesca nelle acque interne (Art. 33 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo