Art. 31
Misure sanitarie
In vigore dal 27 lug 2006
Misure sanitarie
Il FEP può contribuire a indennità compensative ai molluschicoltori per l’arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
—
per più di quattro mesi consecutivi,
o
—
qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti.
L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1198:oj#art-31