Art. 29

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

In vigore dal 27 lug 2006
Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura 1.   Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all’ampliamento, all’armamento e all’ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l’impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull’ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi: a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato; b) applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l’impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura; c) sostegno alle tradizionali attività dell’acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l’ambiente; d) sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici; e) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura. 2.   Gli aiuti agli investimenti sono limitati: a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese; e b) alle imprese non contemplate dalla definizione di cui all', lettera f), che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR. 3.   In deroga al paragrafo 2, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese. 4.   Gli Stati membri assicurano che la priorità sia data alle microimprese e alle piccole imprese.
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