Art. 30
Misure idroambientali
In vigore dal 27 lug 2006
Misure idroambientali
1. Il FEP può sostenere la concessione di indennità compensative per l’uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l’ambiente e a preservare la natura.
2. L’intervento del FEP è finalizzato a promuovere:
a)
le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell’ambiente, delle risorse naturali, della diversità genetica e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all’acquacoltura;
b)
la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (14);
c)
l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (15);
d)
l'acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (16).
3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.
4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:
a)
le perdite di reddito subite;
b)
i costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di metodi idroambientali;
c)
la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;
d)
gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.
5. È concessa un'indennità compensativa forfettaria:
a)
ai sensi del paragrafo 2, lettera a), in base a un importo massimo per ettaro della zona in cui è situata l'impresa a cui si applicano gli impegni idroambientali;
b)
ai sensi del paragrafo 2, lettera c), per un periodo massimo di due anni durante il periodo della conversione dell'impresa alla produzione biologica;
c)
ai sensi del paragrafo 2, lettera d), per un periodo massimo di due anni successivo alla data della decisione che istituisce la zona Natura 2000, limitatamente alle unità di acquacoltura preesistenti a detta decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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