Art. 28

Ambito dell'intervento nella produzione dell’acquacoltura

In vigore dal 27 lug 2006
Ambito dell'intervento nella produzione dell’acquacoltura 1.   Il sostegno mirato alla produzione dell'acquacoltura può essere concesso alle seguenti misure: a) misure per investimenti produttivi nell'acquacoltura; b) misure idroambientali; c) misure di sanità pubblica; d) misure veterinarie. 2.   Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può costituire un contributo all'apprendimento permanente. 4.   Per quanto riguarda le operazioni di cui agli effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario in materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese. 5.   Gli Stati membri provvedono a che esistano meccanismi adeguati per evitare effetti controproducenti, in particolare il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie o di incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse di pesca. 6.   Per le operazioni di cui all’allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (13), gli aiuti sono concessi solo se sono state fornite le informazioni di cui all’allegato IV della stessa direttiva.
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Ambito dell'intervento nella produzione dell’acquacoltura (Art. 28 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo