Art. 26
Piccola pesca costiera
In vigore dal 27 lug 2006
Piccola pesca costiera
1. Ai fini del presente articolo, per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (12).
2. Qualora il FEP disponga il finanziamento delle misure di cui all’ a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II può essere ridotto di 20 punti percentuali.
3. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche di cui all' a favore della piccola pesca costiera.
4. Il FEP può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di:
a)
migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;
b)
promuovere l’organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
c)
incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
d)
incoraggiare l'utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;
e)
migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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