Art. 27
Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria
In vigore dal 27 lug 2006
Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria
1. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:
a)
diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori;
b)
aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori;
c)
regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;
d)
fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento;
e)
compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave per almeno dodici mesi, purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'. Questa compensazione è rimborsata pro rata temporis se i beneficiari riprendono l'attività di pescatori entro un periodo inferiore ad un anno dalla data di ricevimento della stessa.
2. Il FEP può contribuire a premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che possono dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o di possedere una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m, attrezzato per la pesca in mare e di età compresa tra i 5 e i 30 anni.
3. Il premio non supera il 15 % del costo d'acquisizione della proprietà né l'importo di 50 000 EUR.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2 possono essere modificate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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