Art. 23

Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca

In vigore dal 27 lug 2006
Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca 1.   Il FEP contribuisce al finanziamento dell'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci, purché tale arresto avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di pesca di un peschereccio può avvenire soltanto mediante: a) la sua demolizione; b) la sua destinazione, sotto bandiera di uno Stato membro e con immatricolazione nella Comunità, ad attività diverse dalla pesca; c) la sua destinazione alla creazione di barriere artificiali. Gli Stati membri provvedono affinché tali operazioni siano precedute da una valutazione d'impatto ambientale e contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di cui all', paragrafo 2, lettera a). Gli aiuti pubblici per l’arresto permanente delle attività di pesca versati ai proprietari di pescherecci sono basati sulla capacità di pesca del peschereccio e, se del caso, sulla licenza di pesca associata. 2.   L'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci è programmato sotto forma di piani nazionali di disarmo da realizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore. 3.   Per facilitare l’attuazione dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca gli Stati membri possono indire gare di appalto o pubblicare inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia in base a criteri obiettivi quali: a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il suo valore assicurato; b) il fatturato realizzato dal peschereccio; c) l’età del peschereccio e la sua stazza espressa in GT o potenza motrice espressa in kW.
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Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca (Art. 23 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo