Art. 22
Contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca
In vigore dal 27 lug 2006
Contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca
1. Ciascuno Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca nel piano strategico nazionale, al fine di soddisfare gli obblighi previsti all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso assegna la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all', lettera a), punto i).
2. I piani di adeguamento dello sforzo di pesca possono comprendere tutte le pertinenti misure previste nel presente capo.
3. Nei casi di cui all’, lettera a), punti i), ii) e iv), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.
Nei casi di cui all’, lettera a), punto iii), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca per i pescherecci e i pescatori coinvolti sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della notifica della Commissione.
4. Ogni anno gli Stati membri comunicano, nelle relazioni annuale e finale di attuazione di cui all’, i risultati ottenuti nell’attuazione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca. I risultati sono quantificati utilizzando i pertinenti indicatori definiti nei programmi operativi.
Storico versioni
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