Art. 11
Parità tra uomini e donne
In vigore dal 27 lug 2006
Parità tra uomini e donne
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del FEP, comprese la progettazione, l’attuazione, la sorveglianza e la valutazione.
Gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.
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