Art. 13

Livello massimo dei trasferimenti

In vigore dal 27 lug 2006
Livello massimo dei trasferimenti 1.   Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il Fondo di coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi di cui al paragrafo 2 a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue: — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell'UE a 25: 3,7893 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell'UE a 25: 3,7135 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell'UE a 25: 3,6188 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell'UE a 25: 3,5240 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell'UE a 25: 3,4293 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell'UE a 25: 3,3346 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell'UE a 25: 3,2398 % del loro PIL, — oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25. 2.   I massimali di cui al paragrafo 1 includono gli stanziamenti complessivi annuali del FEP per un determinato Stato membro ai sensi del presente regolamento, quelli del FESR, dell'FSE e del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, incluso il contributo del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e quello dello strumento di assistenza preadesione, nonché quelli del FEASR provenienti dalla sezione «orientamento» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. 3.   La Commissione basa i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il periodo 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, sono applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
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Livello massimo dei trasferimenti (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo