Art. 14
Ripartizione finanziaria
In vigore dal 27 lug 2006
Ripartizione finanziaria
La Commissione opera una ripartizione indicativa annua per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per il periodo di programmazione dal 2007 al 2013, indicando a parte la quota destinata all'obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi:
a)
dimensione del settore della pesca nello Stato membro;
b)
entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca;
e
c)
livello occupazionale nel settore della pesca,
tenuto conto delle situazioni e delle esigenze particolari e degli stanziamenti d'impegno del passato.
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