Art. 15
Piano strategico nazionale
In vigore dal 27 lug 2006
Piano strategico nazionale
1. Ciascuno Stato membro, previa opportuna consultazione con i partner, adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca e lo sottopone alla Commissione al più tardi quando presenta il programma operativo.
Il piano strategico nazionale è oggetto di dialogo tra lo Stato membro e la Commissione.
2. Il piano strategico nazionale contiene, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, una descrizione succinta di tutti gli aspetti della politica comune della pesca e fissa le priorità, gli obiettivi, le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie e i termini di attuazione, con particolare attenzione alla strategia per:
a)
la gestione e l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria e, in particolare, l'adeguamento dello sforzo e della capacità di pesca tenuto conto dell'evoluzione delle risorse della pesca, della promozione di metodi di pesca rispettosi dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile delle attività di pesca;
b)
lo sviluppo sostenibile del settore dell'acquacoltura;
c)
lo sviluppo sostenibile della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
d)
lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
e)
lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, inclusi i criteri di individuazione delle zone prioritarie;
f)
la competitività del settore della pesca, incluso il miglioramento delle strutture, dell'organizzazione e del contesto operativo del settore;
g)
la preservazione delle risorse umane nel settore della pesca, in particolare attraverso l'aggiornamento delle competenze professionali, assicurando l'occupazione sostenibile e rafforzando la posizione e il ruolo delle donne;
h)
la tutela e il miglioramento dell'ambiente acquatico connesso al settore della pesca.
3. Inoltre, il piano strategico nazionale contiene, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, informazioni aggiuntive appropriate sulle priorità, gli obiettivi, le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie e i termini, con particolare attenzione alla strategia per:
a)
soddisfare i requisiti in materia di ispezione e controllo sulle attività di pesca e di raccolta di dati e informazioni sulla politica comune della pesca;
b)
la fornitura di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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